A cura dell’Avvocato Donatella Paciello, partner di Affilya.
Uno dei temi che ricorrono frequentemente nei contratti di franchising è quello dei “minimi di acquisto”. Cosa sono esattamente? Perché sono previsti a carico del franchisee in un contratto di franchising? Quali sono le possibili conseguenze in caso di mancato raggiungimento dei minimi da parte del franchisee? Con l’aiuto di un legale specializzato nella disciplina del franchising facciamo luce su questo argomento.
VINCOLO CONTRATTUALE
Attraverso la previsione di minimi di acquisto, il franchisor vincola il franchisee ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti, di solito su base annua e per l’intera durata del contratto. In genere il franchisee si obbliga ad acquistare le materie prime, i semilavorati o i prodotti contrattualmente definiti direttamente dal franchisor o da fornitori dallo stesso selezionati. Questo tipo di vincolo, oltre a rispondere ad esigenze di carattere economico del franchisor, si spiega anche alla luce di altre clausole contrattuali.
IL VANTAGGIO DELL’ESCLUSIVA TERRITORIALE
Spesso nei contratti di franchising è infatti inserita, a favore del franchisee, una clausola di esclusiva territoriale, che esclude, all’interno dell’area territoriale riservata al franchisee, la possibilità di concorrenza intra brand, ovvero da parte di altri franchisee o dello stesso franchisor. Ebbene, in presenza di un’esclusiva territoriale a favore del franchisee, è interesse del franchisor che il franchisee valorizzi al massimo l’area concessagli in esclusiva, promuovendo la vendita prodotti dei prodotti del franchisor o dei fornitori convenzionati. Uno degli strumenti per conseguire questo obiettivo è proprio quello di vincolare il franchisee esclusivista all’acquisto di quantitativi minimi di prodotti, per favorirne la commercializzazione.
IL PUNTO DI VISTA DEL FRANCHISOR
Un punto vendita affiliato, titolare di un’esclusiva territoriale, che non sia adeguatamente performante, reca un nocumento al franchisor, non solo in termini economici, ma altresì di immagine, con ricadute negative sulla rete di affiliati nel suo complesso. Di qui la necessità di prevedere all’interno del contratto di franchising apposite clausole, che consentano al franchisor di attivare dei rimedi, qualora il franchisee sia inadempiente all’obbligo di acquisto di quantitativi minimi di prodotti, nonostante l’eventuale diffida rivoltagli dal franchisor, a sanare il proprio inadempimento.
LE CONSEGUENZE
I rimedi contrattualmente previsti, che il franchisor può invocare, previa formale contestazione al franchisee, possono spaziare dal ridimensionamento dell’area territoriale già concessa in esclusiva al franchisee, alla cancellazione dell’esclusiva territoriale, con conseguente facoltà del franchisor di consentire a terzi affiliati di operare nella medesima area, fino alla risoluzione contrattuale: rimedio quest’ultimo molto grave, a cui il franchisor di norma ricorre, solo quale extrema ratio, nel caso in cui la relazione contrattuale con il franchisee sia irrimediabilmente compromessa.
FATTURATO MINIMO ANNUO
I minimi di acquisto imposti contrattualmente al franchisee, vanno tenuti distinti dall’altra ipotesi, quella del fatturato minimo annuo, il cui raggiungimento può essere parimenti imposto al franchisee, attraverso il contratto di franchising. In tal caso il franchisor può prevedere nel contratto una soglia minima di fatturato annuo, al di sotto della quale si ritiene che il franchisee non sia idoneo a far parte della rete, con conseguente facoltà del franchisor di risolvere di diritto il contratto con il franchisee che non abbia raggiunto il fatturato minimo annuo di riferimento.